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Cliccando a destra su  "Attività giudiziale civile" o su "Attività stragiudiziale" si aprirà subito un'applicazione, della quale ringraziamo l'Avv. Anna Andreani che ci ha autorizzato all'utilizzo. Si tratta di un simulatore per il calcolo della liquidazione giudiziale dei compensi professionali per avvocati e studi legali in ambito civile basato sui nuovi parametri ministeriali 2014, disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247". Il DM 55/2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed è in vigore dal 3/4/2014.

Ambito di applicazione (Art. 1, DM 55/2014 )
Il regolamento disciplina "... i parametri dei compensi all'avvocato quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese...".

Si tratta quindi degli onorari che vengono liquidati dal Giudice nel caso in cui tra l'avvocato e il proprio cliente non siano stati concordati i compensi e quelli che di regola vengono posti a carico della parte soccombente per risarcire la parte vittoriosa. 

Note per l'utilizzo dell'applicazione "Attività giudiziale civile"

  • Compenso:
    I compensi nella colonna dei valori medi sono quelli riportati nelle tabelle ministeriali. I valori minimi e massimi sono stati ottenuti applicando ai valori medi di liquidazione le percentuali di variazione previste dal DM (art. 4, comma 1).
    E' possibile modificare gli importi di ciascuna fase cambiando i valori della colonna "compenso". Ogni qual volta si seleziona uno dei valori precalcolati (minimo, medio, massimo) questo sovrascriverà sempre gli eventuali importi inseriti manualmente.

  • Cause di Valore Indeterminabile:
    Il decreto ministeriale stabilisce, all' art. 5, comma 6, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
    E' appena il caso di precisare però che, in base alle tabelle del decreto, questo range di valori comprende in realtà due fasce tariffarie distinte (da 26.000 a 52.000 e da 52.000 a 260.000).
    Per questo motivo abbiamo previsto 3 nuovi scaglioni di riferimento:

    - Valore indeterminabile - complessità bassa (da 26.000 a 52.000)
    - Valore indeterminabile - complessità alta (da 52.000 a 260.000)
    - Valore indeterminabile - complessità media (media aritmetica delle fasce precedenti)

    NOTA: la possibilità di selezionare una fascia intermedia non è prevista nel decreto ma è stata introdotta per agevolare la compilazione del prospetto.

    Per le cause di valore indeterminabile che risultino diparticolare importanza per numero e complessità delle questioni trattate nonché per la rilevanza dei risultati ottenibili, il valore di riferimento si considera entro lo scaglione fino a € 520.000.

  • Aumenti e Riduzioni:
    La griglia di aumenti e riduzioni personalizzati è stata predisposta sulla base del Regolamento Ministeriale. Essa serve a simulare il compenso in base ai criteri di valutazione che potrebbero essere adottati in sede di liquidazione giudiziale, nel rispetto dei livelli di discrezionalità previsti.

  • Numero Parti:
    Per quanto riguarda gli incarichi svolti a favore di più assistiti, anche a seguito della riunione di più cause, il nuovo decreto stabilisce una regola matematica per stabilire la percentuale massima di aumento in relazione al numero degli assistiti. La stessa modalità di calcolo si applica anche quando l'avvocato assiste un solo soggetto contro più parti.
    Nella sezione degli aumenti, viene richiesto quindi il Numero parti ovvero il numero dei soggetti tutelati o contro cui si svolge l'azione legale (per default = 1), in modo da variare automaticamente l'aumento massimo corrispondente, che può sempre essere modificato dall'utente entro i limiti consentiti.
    NOTA:
    In caso di sperazione consensuale seguita dallo stesso legale basta impostare 2 come numero parti in modo da selezionare la maggiorazione del 20% prevista dall' art.4 comma 3.

  • Ulteriore Valutazione:
    Il campo "Ulteriore valutazione" consente di esprimere in forma percentuale la valutazione soggettiva dell'opera prestata (particolare complessità, importanza, urgenza, pregio, risultati ottenuti etc.) entro i limiti previsti dal decreto (art. 4, comma 1). Per rimanere entro i limiti si consiglia quindi di utilizzare questa modalità di incremento sul compenso medio.

  • Spese Esenti:
    In questo campo vanno inserite le spese esenti, ovvero quelle spese anticipate in nome e per conto del cliente durante l'espletamento dell'incarico (es: contributo unificato, marche e diritti). Tali spese sono dette anche spese non imponibili in quanto non concorrono alla formazione della base imponibile che determina il volume d'affari ma è necessario che siano debitamente documentate ed allegate alla fattura per il cliente.

  • Spese di Trasferta:
    Le modalità di calcolo delle spese di trasferta sono stabilite dagli artt. 11 e 27 del regolamento.
    Il rimborso delle spese di viaggio sostenute nello svolgimento dell'incarico è soggetto alla stessa disciplina fiscale del compenso dell'avvocato, a prescindere dalla modalità di calcolo (rimborso spese forfettario oppure a pié di lista). Le spese di trasferta inserite in questo campo saranno considerate quindi spese imponibili a tutti gli effetti.

  • Spese Generali:
    Le spese generali, indicate anche con il termine spese forfettarie, sono stabilite nella misura fissa del 15% sul compenso spettante all'avvocato, anche nel caso in cui il compenso stesso sia stato concordato con il cliente (art. 2).
    Per completezza ricordiamo che le spese generali, precedentemente abolite dal DM 140/2012, erano già state reintrodotte dal nuovo ordinamento forense (v. articolo pubblicato).

  • Accessori di Legge:
    E' possibile includere nel prospetto di liquidazione anche gliaccessori di legge, costituiti da IVA e cassa forense. Per attivare le due opzioni cliccate sul bottone [Includi accessori]. Entrambe le opzioni sono selezionate automaticamente ma è possibile agire sui rispettivi checkboxseparatamente. Se avete già calcolato una fattura o unanotula in regime semplificato (con salvataggio dell'opzione) l'opzione IVA non appare selezionata, ma può essere tuttavia impostata successivamente.
    Tra le voci variabili che possono essere inserite nel prospetto di liquidazione è prevista anche la ritenuta d'acconto.

  • Valori Numerici:
    Il calcolatore accetta anche importi con le migliaia separate dal punto, eventualmente preceduti dal simbolo dell'euro (€).
    Questa caratteristica può essere utile ad esempio quando si effettua il copia-incolla di valori numerici già formattati come valuta.
    Si ricorda infine che è obbligatorio utilizzare sempre la virgolacome separatore dei numeri decimali.

Note per l'utilizzo dell'applicazione "Attività stragiudiziale"

  • Compenso Tabellare o Percentuale:
    A differenza di quanto accade nei parametri giudiziali civili, il compenso stragiudiziale può essere determinato comepercentuale sul valore dell'affare (gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale).
    In questo caso è necessario selezionare la tipologia di compenso a In Percentuale in modo da abilitare i campi "Valore" e "Percentuale" tramite i quali sarà calcolato il compenso medio nonché i valori minimo e massimo secondo le percentuali di variazione previste dal decreto (-50% e +80%). La percentuale per il calcolo del compenso non può superare il5% del valore dei beni amministrati, tenendo conto della durata dell'incarico della sua complessità e dell'impegno profuso.
    Ogni volta che si imposta uno dei valori precalcolati (minimo, medio, massimo) questo sovrascrive l'eventuale importo inserito manualmente nell'ultima colonna sulla destra.

  • Compenso:
    Nell'ambito dei compensi tabellari, l' importo medio è esattamente quello riportato nella tabella ministeriale. I valoriminimo e massimo si calcolano applicando al valore medio di liquidazione le percentuali di variazione previste dal DM (art. 19, comma 1).
    E' possibile anche modificare manualmente il compenso utilizzando l'apposito campo.
    Ogni qual volta si seleziona uno dei valori precalcolati (minimo, medio, massimo) questo sovrascrive sempre l'eventuale importo inserito manualmente.

  • Affari di Valore Indeterminabile:
    Il decreto ministeriale stabilisce, all' art. 21, comma 7, che le cause di valore indeterminabile si debbano considerare comprese di regola tra 26.000 e 260.000 euro, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia.
    E' appena il caso di precisare però che, in base alle tabelle del decreto, questo range di valori comprende in realtà due fasce tariffarie distinte (da 26.000 a 52.000 e da 52.000 a 260.000).
    Per questo motivo abbiamo previsto 3 nuovi scaglioni di riferimento:

    - Valore indeterminabile, complessità bassa (da 26.000 a 52.000)
    - Valore indeterminabile, complessità alta (da 52.000 a 260.000)
    - Valore indeterminabile, complessità media (media aritmetica delle fasce precedenti)

    NOTA: la possibilità di selezionare una fascia intermedia non è prevista nel decreto ma è stata introdotta per agevolare la compilazione del prospetto.

    Per le cause di valore indeterminabile che risultino diparticolare importanza per numero e complessità delle questioni trattate nonché per la rilevanza dei risultati ottenibili, il valore di riferimento si considera entro lo scaglione fino a € 520.000.

  • Ulteriore Valutazione:
    Questo campo consente di esprimere in forma percentuale la valutazione soggettiva dell'attività, entro i limiti previsti dal decreto (art. 19, comma 1). Si consiglia quindi di utilizzare questa modalità di incremento su un compenso di liquidazione medio.

  • Spese Esenti:
    In questo campo vanno inserite le spese esenti, ovvero quelle spese anticipate in nome e per conto del cliente durante l'espletamento dell'incarico (es: marche da bollo). Tali spese sono dette anche spese non imponibili in quanto non concorrono alla formazione della base imponibile che determina il volume d'affari ma è necessario che siano debitamente documentate ed allegate alla fattura per il cliente.

  • Spese di Trasferta:
    Le modalità di determinazione delle spese di trasfertanell'attività stragiudiziale sono stabilite dall' art. 27 del decreto.
    Il rimborso delle spese di viaggio sostenute nello svolgimento dell'incarico è soggetto alla stessa disciplina fiscale del compenso del professionista, a prescindere dalla modalità di calcolo (rimborso forfettario oppure a pié di lista). Ne consegue pertanto che le spese inserite in questo campo vanno considerate spese imponibili a tutti gli effetti.

  • Spese Generali:
    Le spese generali, indicate anche con il termine spese forfettarie, sono stabilite nella misura fissa del 15% sul compenso spettante all'avvocato, anche nel caso in cui il compenso stesso sia stato concordato con il cliente (art. 2).
    Per completezza ricordiamo che le spese generali, precedentemente abolite dal DM 140/2012, erano state reintrodotte dal nuovo ordinamento forense (v. articolo pubblicato).

  • Accessori di Legge:
    E' possibile includere nel prospetto di liquidazione anche gliaccessori di legge, ovvero l'IVA e la cassa di previdenza forense. Per attivare le due opzioni cliccate sul bottone[Includi accessori]. Entrambe le opzioni sono selezionate automaticamente ma è possibile agire sui rispettivi checkboxseparatamente. Se avete già calcolato una fattura o unanotula in regime semplificato (con salvataggio dell'opzione) l'opzione IVA non appare selezionata, ma può essere tuttavia impostata successivamente.
    Tra le voci variabili che possono essere inserite nel prospetto di liquidazione è prevista anche la ritenuta d'acconto.

  • Valori Numerici:
    Il calcolatore accetta anche importi con le migliaia separate dal punto, eventualmente preceduti dal simbolo dell'euro (€).
    Questa caratteristica può risultare utile ad esempio quando si effettua il copia-incolla di valori numerici già formattati come valuta.
    Si ricorda infine che è obbligatorio utilizzare sempre la virgolacome separatore dei numeri decimali.

Avvertenza:
Questa applicazione è utilizzabile per un uso non professionale e le informazioni fornite si intendono a carattere puramente indicativo.
Nonostante l’impegno profuso nell’analisi e nello sviluppo del software non è possibile escludere la presenza di errori nei calcoli.
Vi preghiamo di segnalarci eventuali errori o malfunzionamenti.

 

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